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Assegno Unico 2026: cosa cambia, chi ne ha diritto e come fare domanda

Il 2026 porta con sé alcune novità significative per l’Assegno Unico e Universale (AUU), la prestazione economica a sostegno dei figli a carico. Le modifiche riguardano soprattutto i lavoratori non residenti in Italia e i figli che vivono in un altro Paese dell’Unione Europea, ma toccano anche il modo in cui l’AUU viene inquadrato a livello europeo. Vediamo insieme i punti principali, per capire chi ha diritto alla prestazione e cosa cambia rispetto al passato.

Chi sono i beneficiari

L’Assegno Unico spetta per ogni figlio a carico, con regole diverse a seconda dell’età e della condizione:

  • Figli minorenni: hanno diritto all’assegno fino al compimento della maggiore età, senza modifiche rispetto agli anni scorsi.
  • Figli maggiorenni fino a 21 anni: devono appartenere al nucleo ISEE e avere un reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro. In più, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: frequentare un percorso di formazione o di studio, svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa entro il limite di reddito indicato, oppure essere registrati come disoccupati in cerca di lavoro presso i centri per l’impiego.
  • Figli maggiorenni orfani di entrambi i genitori: mantengono il diritto fino a 21 anni, alle stesse condizioni previste per gli altri maggiorenni. La novità è che possono presentare la domanda direttamente, senza intermediazione.
  • Figli con disabilità: sia minorenni che maggiorenni, hanno diritto all’assegno senza limiti di età, e per i maggiorenni non si applicano le condizioni di studio, lavoro o disoccupazione richieste agli altri figli maggiorenni. È sufficiente che risultino inclusi nel nucleo ISEE del genitore, oppure – se non conviventi – che siano fiscalmente a carico, non coniugati e senza figli propri.
  • Figli con disabilità in convivenza anagrafica autonoma: costituiscono un nucleo ISEE a sé, ma devono comunque rispettare i requisiti previsti per il richiedente.
  • Nuclei orfanili con disabilità grave: per i figli con disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992) titolari di pensione ai superstiti, resta confermata la disciplina speciale, senza limiti di età.

La vera novità 2026: i figli residenti in un altro Stato UE

Fino allo scorso anno, un figlio che viveva stabilmente in un altro Paese dell’Unione Europea creava non pochi problemi di inquadramento ai fini dell’Assegno Unico. Dal 2026 questo scenario cambia: il figlio fiscalmente a carico secondo la normativa italiana, anche se residente in un altro Stato membro UE, può essere considerato beneficiario dell’AUU.

Attenzione però a un punto tecnico importante: il figlio residente all’estero non entra automaticamente nel nucleo ISEE. Il suo riconoscimento ai fini dell’assegno è una valutazione a sé, che si aggiunge – e non sostituisce – la composizione del nucleo ai fini ISEE. Questo figlio, nei casi previsti, può rilevare anche ai fini delle maggiorazioni collegate alla composizione del nucleo familiare.

La ragione di questa apertura è di carattere europeo: l’AUU viene oggi ricondotto alle prestazioni familiari disciplinate dal Regolamento CE 883/2004, che stabilisce le regole di coordinamento tra gli Stati membri. Non si tratta più, quindi, di una prestazione di natura puramente assistenziale legata al territorio italiano, ma di una prestazione familiare soggetta ai criteri di coordinamento europeo. Quando il diritto alla prestazione può sorgere in più Stati contemporaneamente, si applicano criteri di priorità, nell’ordine: attività lavorativa, residenza, residenza dei figli, con la possibilità di un’integrazione differenziale a copertura della differenza tra gli importi previsti nei diversi Paesi.

L’altra grande apertura: i lavoratori non residenti in Italia

La seconda novità di rilievo riguarda i requisiti di accesso alla prestazione. Fino ad oggi, per avere diritto all’AUU era necessario essere residenti e domiciliati in Italia. Da quest’anno la residenza non è più l’unica strada di accesso: può accedere alla prestazione anche chi lavora in Italia pur non risiedendovi.

Nel dettaglio:

  • il lavoratore subordinato non residente può accedere se il rapporto di lavoro comporta l’iscrizione a una gestione previdenziale italiana;
  • il lavoratore autonomo non residente può accedere se è iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria italiana ed è in regola con i versamenti contributivi;
  • per questi lavoratori, tuttavia, l’assegno non è riconosciuto in modo continuativo: la durata è commisurata al periodo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa in Italia;
  • la domanda va rinnovata ogni anno a partire dal 1° marzo, e non copre automaticamente tutto l’anno solare come per i residenti.

Restano invece confermati, senza variazioni, i requisiti per l’accesso dei cittadini italiani, comunitari e dei familiari di cittadini UE, così come per i cittadini extra-UE, che devono possedere uno dei titoli di soggiorno già previsti (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi, permesso per motivi di ricerca di durata superiore a sei mesi).

I requisiti di base, in sintesi

Al di là delle novità, restano fermi i tre requisiti che il richiedente deve possedere congiuntamente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 230/2021:

  1. Cittadinanza o titolo di soggiorno: cittadinanza italiana o di uno Stato UE, status di familiare di cittadino UE, oppure uno dei titoli di soggiorno previsti per i cittadini extra-UE.
  2. Assoggettamento all’imposta sul reddito in Italia, requisito che può sussistere anche quando l’imposta non è concretamente dovuta per effetto di esenzioni o detrazioni.
  3. Residenza e domicilio in Italia, oppure – ed è qui la novità – status di lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione previdenziale italiana.

Chi può presentare la domanda

L’AUU può essere richiesto non solo dai genitori, ma anche da altri soggetti legittimati, a seconda della situazione familiare:

  • il genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in possesso dei requisiti;
  • entrambi i genitori, che possono scegliere se ripartire l’importo al 50% ciascuno oppure destinarlo interamente a uno solo, se concordato;
  • il genitore del genitore minorenne o incapace di agire (in pratica, il nonno o la nonna), quando il genitore naturale non può presentare la domanda autonomamente;
  • l’affidatario, in caso di affidamento temporaneo del minore, che può scegliere se costituire un nucleo ISEE autonomo per il minore oppure includerlo nel proprio;
  • tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale, ciascuno nei limiti dei poteri loro attribuiti dal provvedimento giudiziario. In questi casi la domanda va presentata non in qualità di genitore, ma specificando correttamente il ruolo (tutore o amministratore di sostegno) nell’apposito campo della procedura;
  • il figlio maggiorenne, nei casi previsti, può chiedere il pagamento diretto della propria quota;
  • il figlio maggiorenne orfano di entrambi i genitori può presentare direttamente la domanda e subentrare nella prestazione.

È importante ricordare che altri familiari – fratelli, nonni non affidatari, zii e così via – non sono legittimati a presentare la domanda in assenza di un titolo giuridico idoneo (come una tutela o un affidamento formalizzato), e che non devono mai essere inserite in procedura schede di figli estranei al nucleo.

La gestione transitoria e il rischio di ricalcoli

Le novità normative del 2026 non sono entrate in vigore con un sistema informatico già pienamente adeguato. Per questo motivo, le domande presentate dal 21 aprile 2026 possono essere definite in via provvisoria, in attesa che i sistemi INPS vengano aggiornati alle nuove regole. Questo significa che le posizioni potranno essere ricalcolate successivamente, con effetti anche sulle mensilità già erogate a partire da maggio 2026.

Dal ricalcolo possono emergere due situazioni opposte: somme aggiuntive a credito del beneficiario, oppure somme indebitamente percepite, che l’INPS potrà recuperare. È quindi fondamentale, per chi rientra in una delle situazioni di novità (figli residenti all’estero, lavoratori non residenti), tenere sotto controllo la propria posizione e non dare per scontato l’importo liquidato in via provvisoria.

Per informazioni rivolgersi al Patronato INCA CGIL, che può verificare gratuitamente i requisiti, assistere nella presentazione della domanda e seguire l’eventuale rilavorazione delle pratiche già in corso.
Chiama il numero unico 02.550251 o scrivi a milano@inca.it

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